PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. L'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, la cui realizzazione è prevista dalla presente legge, è considerato infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. La presente legge reca norme per la progettazione e per l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi, nonché per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino, al fine dell'acquisizione delle risorse idriche eccedenti il fabbisogno del territorio albanese da parte della regione Puglia, mediante concessione al Consorzio acquedotto Albania-Italia, di seguito denominato «Consorzio».

Art. 2.
(Accordo bilaterale per la promozione della realizzazione dell'acquedotto sottomarino).

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli affari esteri promuove un apposito accordo con le autorità albanesi e con la regione Puglia, comprendente tutte le fasi di massima del progetto relativo alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino fino alla messa in esercizio dell'opera, con particolare riguardo alle opere infrastrutturali da realizzare in Albania.

Art. 3.
(Disposizioni per il concessionario).

      1. Le procedure per la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono affidate al Consorzio, che è qualificato come organismo

 

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di diritto pubblico, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e successive modificazioni, è sottoposto al rispetto delle procedure previste dalla medesima direttiva per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori e servizi, e costituisce soggetto aggiudicatore ai sensi della presente legge.
      2. Il Consorzio è autorizzato a svolgere anche all'estero, quale impresa di diritto comune e anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, di progettazione e di valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania, nonché di promozione dell'acquedotto sottomarino.
      3. Per la realizzazione degli studi di fattibilità il Consorzio, attraverso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, si avvale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
      4. Il Consorzio è concessionario per legge della realizzazione dell'acquedotto sottomarino, nonché gestore della manutenzione del collegamento sottomarino.
      5. Le spese generali di gestione dell'opera e della relativa manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono a carico del concessionario.

Art. 4.
(Approvazione del progetto).

      1. All'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo dell'opera si provvede ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.
      2. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      3. In caso di mancata approvazione del progetto preliminare restano a carico del Consorzio le relative spese, ivi comprese quelle per gli studi e per i lavori preparatori.

 

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      4. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultano necessarie in corso d'opera sono autorizzate dal consiglio di amministrazione del Consorzio, sentito il comitato scientifico di cui al comma 5.
      5. Il concessionario provvede alla costituzione, con oneri a proprio carico, di un comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il comitato scientifico rende, in particolare, parere al consiglio di amministrazione del Consorzio, in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e alle relative varianti. Il comitato scientifico è composto da nove componenti scelti d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra soggetti dotati di adeguate specializzazione ed esperienza.
      6. In considerazione del carattere eccezionale dell'opera e dell'entità dei mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da reperire sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro onere finanziario facente capo alla società concessionaria, nei primi sette anni di gestione, può essere capitalizzato in bilancio fra le immobilizzazioni immateriali ed essere ammortizzato, per un periodo superiore a quello massimo previsto dall'articolo 2426 del codice civile, per tutta la durata della concessione e con determinazione del consiglio di amministrazione della società, con il consenso del collegio sindacale.

Art. 5.
(Affidamento a contraente generale).

      1. Il Ministero delle infrastrutture assume la funzione di concedente del Consorzio e provvede alla vigilanza sulle attività del concessionario avvalendosi, ove non vi siano specifiche professionalità interne, della struttura tecnica di missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del codice dei contratti pubblici relativi a

 

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lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. Qualora ne ravvisi la necessità, il Ministro delle infrastrutture propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
      3. Il Consorzio provvede direttamente, ovvero mediante affidamento a contraente generale o a concessionario di costruzione e gestione, alla costruzione degli interventi ad esso affidati.
      4. L'affidamento a contraente generale si applica ai sensi dell'articolo 173 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      5. Gli interventi relativi al collegamento sottomarino mediante l'acquedotto tra l'Albania e l'Italia e di altri eventuali servizi pubblici pertinenti l'opera infrastrutturale sono dichiarati di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
      6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, agli interventi relativi alla realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, si applicano le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Disciplina della convenzione).

      1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relativamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino, si provvede con apposita convenzione da stipulare entro sessanta giorni dalla data di approvazione

 

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del progetto preliminare del medesimo acquedotto.
      2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la regione Puglia. In particolare, la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina:

          a) il programma di costruzione dell'acquedotto sottomarino, stabilendo i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;

          b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche e tecniche dei lavori da eseguire per la realizzazione dell'opera, nonché lo standard di efficienza che consenta la captazione e l'acquisizione dell'acqua in territorio albanese;

          c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte del Consorzio, secondo le disposizioni e le procedure previste per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;

          d) le modalità e i termini per il collaudo dell'acquedotto sottomarino, ai sensi dell'articolo 178 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sottomarino;

          e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico del concessionario sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;

          f) le modalità per la riconsegna all'amministrazione statale dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione;

 

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          g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato dell'acquedotto sottomarino;

          h) i casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;

          i) l'assunzione da parte della concessionaria dei costi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3, nonché delle spese di esercizio del collegamento sottomarino per l'intera durata della concessione;

          l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 174, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la previsione che all'approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento dell'acquedotto sottomarino, tra l'Albania e l'Italia sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere al concessionario per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica sottomarina, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario e ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, oltre alle risorse individuate dalla presente legge;

          m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza delle previsioni contenute nel piano economico-finanziario di cui alla lettera l), con l'indicazione del

 

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valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e delle relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico-finanziario;

          n) le modalità di reperimento, da parte del concessionario, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o in diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, ai sensi degli articoli 53, 55, 112 e 143 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

          o) l'eventuale partecipazione al capitale del Consorzio, di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso sono apportate le conseguenti modifiche allo statuto del Consorzio stesso;

          p) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe da applicare per il costo dell'acqua, derivante dalla realizzazione dell'acquedotto sottomarino e determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno e della Puglia in particolare;

          q) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 241 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e il concessionario, relative all'esecuzione, all'interpretazione e alla risoluzione della convenzione;

          r) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà del Consorzio di recedere dal contratto qualora il progetto redatto dall'affidatario, dopo l'aggiudicazione, comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.

 

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Art. 7.
(Procedure per la valutazione di impatto ambientale).

      1. In attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, il presente articolo disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale, limitatamente alla costruzione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia al fine di verificare che non sussistano pericoli per l'incolumità dell'ambiente marino e per l'ecosistema del tratto interessato, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, e successive modificazioni.
      2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per la costruzione dell'acquedotto sottomarino, è soggetto alle disposizioni vigenti in materia ed è concluso prima dell'avvio dei lavori.
      3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in considerazione che l'opera infrastrutturale di cui alla presente legge è soggetta a valutazione di impatto ambientale regionale, emette il provvedimento di compatibilità ambientale, previa valutazione da parte della regione Puglia.

Art. 8.
(Norme transitorie e derogatorie).

      1. Nel caso in cui sia stato già redatto il progetto definitivo o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno ai fini della celere realizzazione dell'opera, si può procedere all'attestazione di compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera stessa sulla base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato già redatto il progetto esecutivo o uno studio aggiornato

 

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sulla valorizzazione delle risorse idriche nel sud dell'Albania o sia stata già affidata la realizzazione dello stesso, al fine di verificare la possibilità di cedere all'Italia l'acqua inutilizzata esistente nel sud dell'Albania, per l'affidamento a contraente generale, il soggetto aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale caso il contraente generale assume l'obbligo di verificare il progetto esecutivo posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 176 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. In sede di prima attuazione della presente legge, i soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l'affidamento a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore a 250 milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell'intervento tale da richiedere un'unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema complessità tecnico-organizzativa. L'individuazione dei predetti progetti è effettuata dal Ministro delle infrastrutture. Ferma restando l'applicazione delle semplificazioni procedurali previste dalla presente legge, i progetti che non hanno le caratteristiche indicate dal primo periodo sono realizzati con appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo. È comunque consentito l'affidamento in concessione.
      3. Per le fasi relative al procedimento della realizzazione dell'acquedotto sottomarino tra l'Albania e l'Italia, al fine dell'approvvigionamento energetico previsto dall'articolo 179 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è data facoltà al richiedente di optare per l'applicazione della normativa stabilita dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, ferma restando l'efficacia
 

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degli atti compiuti relativamente agli stessi procedimenti.

Art. 9.
(Acquedotto pugliese Spa).

      1. Le acque rese disponibili in Puglia, attraverso la realizzazione dell'acquedotto sottomarino sono immesse nella rete di distribuzione dell'Acquedotto pugliese Spa.
      2. L'Acquedotto pugliese Spa si impegna a riconoscere un corrispettivo al concessionario, quale copertura degli oneri di manutenzione e di ammortamento delle acque immesse ai sensi del comma 1, nella misura stabilita dalle parti, d'intesa con la regione Puglia.

Art. 10.
(Inserimento nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico).

      1. L'acquedotto sottomarino di cui alla presente legge è inserito nel Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui alla delibera CIPE n. 74/05 del 27 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2006.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 850 milioni di euro complessivi, suddivisi in 50 milioni di euro per il 2007, in 200 milioni di euro per il 2008 e in 300 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i medesimi anni.